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Con Provv. Agenzia Entrate 15.1.2014 è stato approvato il Mod. 730/2014 da utilizzare da parte di coloro che nell'anno 2014, relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2013, si avvalgono dell'assistenza fiscale. PRINCIPALI NOVITA' 2014 Da quest'anno possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (art. 51-bis, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. con L. 9.8.2013, n. 98 e Provv. Agenzia Entrate 22.8.2013), solamente nell'ipotesi di percezione di: 1. l redditi di lavoro dipendente; 2. l redditi da pensione; 3. l redditi di cui all'art. 50, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, quali: compensi percepiti da lavoratori delle cooperative (lett. a); borse di studio (lett. c); compensi per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (con esclusione del Parlamento europeo) (lett. g); assegni periodici (lett. i) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l). Detrazioni per figli a carico: tali detrazioni sono elevate nella seguente misura (art. 1, co. 483, L. 24.12.2012, n. 228): o da euro 800 a euro 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni; o da euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; o da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità. Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca (art. 4, L. 28.6.2012, n. 92). Cedolare secca: è ridotta dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cd. cedolare secca) sui canoni relativi ai contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa (art. 4, D.L. 31.8.2013, n. 102, conv. con. Modif. dalla L. 28.10.2013, n. 124). Premi di assicurazione sulla vita l'importo complessivo massimo dei premi su cui calcolare la detrazione del 19% si riduce da euro 1.291,14 ad euro 630. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie è pari al: o 50% per le spese sostenute nell'anno 2013 e per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012; o 41% per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006; o 36%per cento per le spese sostenute: dal 2004 al 2005; nel 2006 per fatture emesse dall'1.10.2006 o in data antecedente all'1.1.2006; dal 2007 al 2011 e dall'1.1.2012 al 25.6.2012. La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.L'importo della spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di: euro 48.000 per le spese sostenute dall'1.1.2003 al 25.6.2012; euro 96.000 per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013. Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), il limite va ripartito tra loro. Bonus "arredi": ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione pari al 50% in relazione alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, detrazione  spetta su un ammontare massimo di euro 10.000 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo; riguarda anche le spese di trasporto, montaggio e installazione.finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16, D.L. 4.6.2013, n. 63, conv. con modif. dalla L. 3.8.2013, n. 90). La Detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico è pari al: o 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dall'1.1.2013 al 5.6.2013; o 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013. La ripartizione delle spese avviene in: o 10 rate annuali per le spese sostenute dal 2011 al 2013; o 5 rate annuali per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010; o da 3 a 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2008.
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